Art. 1) CONTRATTO
1.1. Applicabilità delle condizioni generali. Legge di riferimento.
Le presenti condizioni generali di vendita dei prodotti quali macchine lappatrici, accessori, componenti e quant’altro venduto e commercializzato da DAMEC S.R.L. si applicano sia ai contratti tra parti che abbiano sede in Italia sia ai contratti tra parti che abbiano sede in Stati diversi.
Le clausole che, per la materia disciplinata, si riferiscono a contratti tra parti che abbiano sede in Stati diversi non si applicano ai contratti tra parti che abbiano sede in Italia.
I contratti posti in essere e disciplinati attraverso le presenti condizioni generali di vendita vengono regolati espressamente dalla legge italiana e, in particolare, i contratti di vendita stipulati tra parti aventi la loro sede in stati diversi, vengono espressamente disciplinati dalla Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita dell’11 aprile 1980.
1.2. Definizioni
In ragione dei prodotti commercializzati da DAMEC SRL, verranno definite “macchina” i macchinari lappatrici che DAMEC SRL produce e commercializza oppure che restaura e commercializza anche se non di sua produzione. Il termine “merce” viene riferito alle componenti che DAMEC SRL può vendere singolarmente e così per ogni altro bene materiale che non rientra nella categoria dei macchinari.
1.3. Perfezionamento del contratto.
Il perfezionamento dei contratti avverrà mediante la seguente modalità. L’acquirente contatterà direttamente l’area commerciale di DAMEC SRL via telefono al 0331.761399 oppure a mezzo mail a sales@damec.eu specificando il prodotto che interessa. A seguito del predetto contatto DAMEC SRL provvederà a recapitare all’acquirente a mezzo mail l’offerta unitamente alla documentazione legale necessaria (informativa privacy, condizioni di vendita etc..) che l’acquirente dovrà restituire firmata per accettazione.
L’accettazione, da parte dell’acquirente, dell’offerta o della conferma d’ordine del venditore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l’applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Tali condizioni potranno essere derogate dalle parti solo in forma scritta, ed anche in tal caso le condizioni generali non espressamente derogate continueranno a trovare applicazione. Non troveranno invece alcuna applicazione eventuali condizioni generali dell’acquirente, se non espressamente accettate dal venditore.
L’eventuale messa in esecuzione del contratto da parte del venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dal compratore, difformi da quelle contenute nella proposta del venditore, non implica adesione alle stesse.
1.4. Oneri del compratore in sede contrattuale.
Nel caso in cui, per ragioni attinenti all’oggetto del contratto di vendita, il compratore intenda demandare al venditore l’esecuzione di attività presso la propria sede (ad es. l’installazione delle macchine o il loro collaudo), lo stesso si impegna all’atto della sottoscrizione del contratto ad indicare al venditore termini e modalità di tale prestazione accessoria che sarà oggetto di separata trattativa.
In tale evenienza, è esclusivo onere del compratore compiere tutte le attività prescritte dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08. E’ altresì onere del compratore informare per iscritto il venditore in materia di individuazione dei rischi connessi ad eventuali interferenze tra lavorazioni, delle misure da attuarsi per eliminare o ridurre al minimo detti eventuali rischi. Il compratore si impegna inoltre a mettere a disposizione del venditore ogni informazione o documento prescritti dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro. Tali obblighi informativi dovranno essere assolti al più tardi alla conferma dell’ordine e, comunque, prima della conclusione del contratto.
Nell’eventualità in cui si dovessero manifestare delle irregolarità circa gli obblighi poc’anzi prescritti, il compratore terrà manlevato il venditore da ogni danno che il venditore medesimo, o il suo personale, dovessero subire, anche a fronte di pretese di terzi, a causa di dette irregolarità.
1.5. Modifiche contrattuali.
Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere comunicate per iscritto a mezzo pec o raccomandata a/r e, le stesse, diverranno efficaci solo ed esclusivamente dietro accettazione della parte ricevente.
Art. 2) Catalogo, prezzi e condizioni di pagamento.
2.1. Prezzi.
I prezzi di riferimento sia delle macchine sia delle merci sono quelli indicati sulla conferma d’ordine e si intendono sempre “franco fabbrica” e non comprendono le spese di consegna e imballaggio che saranno a carico esclusivo dell’acquirente. Eventuali variazioni dei predetti prezzi, dovute all’andamento delle principali voci di costo risultanti dalle rilevazioni ufficiali verranno tempestivamente indicate dal venditore al momento del ricevimento dell’ordine.
2.2. Termini e condizioni di pagamento.
Il compratore è tenuto ad effettuare i pagamenti nei termini convenuti e comunicati dal venditore al momento dell’accettazione dell’ordine anche se non ha ancora avuto possibilità di esaminare la merce. L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza e da la facoltà al venditore di procedere all’incasso anticipato dell’intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino ad allora versate dal compratore.
2.3. Modalità di pagamento.
Il compratore avrà la possibilità di effettuare i pagamenti mediante le seguenti modalità:
PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO: l’acquirente può avvalersi della procedura di pagamento con Paypal, idonea ad assicurare la riservatezza dei dati forniti dai clienti. Per ogni informazione e ulteriori accordi legali si rimanda il cliente a consultare il sito www.paypal.com.
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO: il pagamento in contrassegno è accettato solo per l’Italia se effettuato tramite denaro contante o assegno circolare. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1197 c.c., non verranno accettati pagamento effettuati tramite assegno bancario.
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO: la merce acquistata sarà spedita con le modalità riportate al successivo paragrafo 2.4. (Consegna della merce), all’indirizzo indicato dal cliente al ricevimento dell’accredito, quindi mediamente entro due/cinque giorni dopo l’effettuazione del bonifico a seconda dell’Istituto di Credito prescelto. Per agevolare l’iter l’acquirente potrà inviare la ricevuta di pagamento al venditore all’indirizzo mail amministrazione@damec.eu
PAGAMENTO TRAMITE RICEVUTA BANCARIA (Ri.Ba): nel caso di pagamento tramite Ri.Ba. il cliente deve fornire tutte le credenziali indicando anche gli estremi della banca di appoggio completa di coordinate bancarie per poter emettere ricevuta bancaria con tempistica di pagamento concordate preventivamente. Nel caso si scelga tale modalità si invitano gli acquirenti a prendere contatti telefonici con l’Amministrazione di Damec S.r.l. al n. 0331.761399
2.4. Consegna della merce.
La merce acquistata, unitamente alla relativa bolla/fattura proforma, verrà consegnata tramite corriere dell’acquirente all’indirizzo specificato dallo stesso al momento dell’ordine. Eventuali esigenze specifiche dovranno essere prospettate per tempo dall’acquirente a DAMEC SRL. Nel caso di utilizzo di corriere della DAMEC SRL, verrà addebitato il costo del trasporto che sarà preventivamente comunicato. Damec S.r.l. si riserverà di evadere gli ordini nelle seguenti casistiche: se il materiale, al momento dell’ordine non fosse disponibile in magazzino.
2.5. Conclusione del contratto.
I contratti di vendita delle macchine e delle merci vendute e commercializzate da DAMEC SRL si considerano conclusi nel momento in cui l’ordine di acquisto viene accettato dalla venditrice. Con l’invio telematico nelle alternative modalità disciplinate all’art. 1.3., l’acquirente dichiara di aver accettato le presenti condizioni contrattuali e si obbliga a rispettarle.
Art. 3) Proprietà.
3.1. Trasferimento di proprietà.
Le macchine e le merci vendute da Damec S.r.l. passano di proprietà al momento dell’integrale pagamento da parte dell’acquirente nelle modalità previamente concordate.
3.2. Riserva di proprietà.
Nell’eventualità in cui i pagamenti siano dilazionati, le macchine e le merci consegnate restano di proprietà del venditore sino all’integrale pagamento del prezzo. Il compratore si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del venditore: egli si impegna altresì a collaborare con il venditore circa l’adozione delle misure necessarie per garantire la protezione del diritto di proprietà del venditore. Il venditore è autorizzato a compiere, a spese del compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà ai sensi dell’art. 1523 e s.s. c.c.
3.3. Divieto di atti di disposizione.
Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo raccomandata a/r o tramite pec, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette macchine o merci.
3.4. Violazione degli obblighi derivanti dal diritto di proprietà.
Nell’eventualità in cui si verificassero violazioni delle obbligazione dell’acquirente derivanti dal presente articolo, il venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già corrisposte dall’acquirente fatti salvi ulteriori danni.
Art. 4) Consegna (transazioni internazionali)
4.1. Incoterms
Qualsiasi tipo di richiamo a definizioni commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ed altri) presente all’interno del presente contratto o nelle relative condizioni generali si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, inserite nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti condizioni generali nonchè quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto.
4.2. Resa della merce e delle macchine.
Salvo patto contrario, la fornitura della merce e delle macchine si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore. Quando dal contratto non risulti chiaro il termine di resa della merce o si ometta di indicare tale termine, si farà riferimento all’INCOTERM più prossimo alle condizioni di resa anche sommariamente convenute, e qualora sussistesse incertezza tra due o più INCOTERMS, ugualmente compatibili con il contratto, si applicherà quello che comporta una minore estensione dei rischi e dei costi per il venditore, con le deroghe eventualmente previste per iscritto dalle parti.
Se, in base al contratto, il trasporto debba essere curato dal compratore, questi farà in modo che il corriere da lui incaricato del trasporto metta a disposizione e consegni al venditore, su richiesta del medesimo, tutta la documentazione che dovesse risultare necessaria per quest’ultimo a fini doganali o fiscali.
4.3. Passaggio dei rischi
I rischi passano al compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS. Il venditore non risponde in nessun caso del perimento o il danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso é liberato dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi.
4.4. Proroghe dei termini di consegna
La data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del compratore nell’adempimento degli obblighi in capo al compratore quale, a titolo esemplificativo, pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dal compratore a titolo di acconto
Parimenti, quando il compratore od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l’approntamento della merce, il termine di consegna delle merci sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della comunicazione.
In caso di modifiche della merce, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.
Il termine di consegna verrà inoltre prorogato per qualsiasi altra causa di ritardo che venga debitamente comunicata e documentata.
4.5. Pratiche doganali e questioni relative all’importazione
Parte acquirente dichiara di garantire che le macchine e la merci commercializzate da DAMEC SRL risultano importabili nel paese di origine del compratore, il quale si impegna inoltre a tenere indenne DAMEC SRL da qualsiasi questione pregiudizievole dovesse verificarsi in ordine all’importabilità di detti beni. In particolare, l’acquirente si obbliga a tenere manlevata DAMEC SRL da ogni imposta, tassa, onere o dazio applicato alla merce acquistata o comunque dovuto in ragione dell’esportazione, dell’importazione e/o della vendita nel proprio paese o in quello diverso di destinazione della merce.
Ove per l’esportatore della merce siano necessarie autorizzazioni amministrative del Paese del venditore, i termini di consegna convenuti saranno automaticamente prorogati del tempo necessario
per il rilascio di tali autorizzazioni.
Il compratore garantisce inoltre che le macchine e le merci acquistate da DAMEC SRL sono conformi a qualsiasi normativa vigente nel proprio paese di origine.
Art. 5) GARANZIA DI CONFORMITA’
5.1. Garanzia delle macchine.
Le macchine vendute da DAMEC SRL sono garantite per 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia, consiste nella fornitura gratuita franco fabbrica dei materiali di cui è stato accertato il difetto da parte di DAMEC SRL di fabbricazione. La garanzia non opera nel caso in cui il difetto sia imputabile al normale deperimento del bene, dal suo consumo, da caso fortuito, da avarie o danneggiamento verificatisi durante il trasporto, incuria, inesperienza o uso abnorme dei materiali. La garanzia non opererà inoltre nel caso in cui sulle macchine vengano utilizzati dei prodotti non certificati, prodotti o commercializzati da DAMEC SRL.
Le predette sostituzione saranno effettuate solo successivamente all’effettivo accertamento da parte di DAMEC SRL dei vizi lamentati.
Si specifica inoltre come detta garanzia cessi di operare nel caso in cui l’acquirente impieghi i materiali della fornitura per un uso e/o servizio diverso da quello a cui erano destinati, oppure modifichi la loro struttura o il loro funzionamento, oppure faccia eseguire riparazioni sugli stessi da persone diverse da quelle indicate da DAMEC SRL.
5.2. Denuncia dei vizi e dei difetti della macchina.
Il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al
venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura; entro 8 giorni da quando egli l’ha scoperto o
avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 6.1. o di quelli altrimenti convenuti tra le parti.
Gli stessi termini di decadenza qui riportati valgono, anche nel caso previsto dall’art. 43.2 della Convenzione di Vienna per la denuncia di eventuali pretese o diritti di terzi, relativi alla macchina, se la garanzia ad essi relativa non è esclusa dalle presenti condizioni generali o dalle parti. Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta.
Le disposizioni degli artt. 40 e 44 della C.V. non saranno applicabili in nessun caso.
5.3. Garanzia delle merci
Le merci vendute da DAMEC SRL avranno garanzia pari ad 8 giorni decorrenti dal momento della effettiva consegna all’acquirente, termine entro il quale l’acquirente dovrà denunciare il vizio.
5.4. Responsabilità del venditore.
Salvo dolo o colpa grave del venditore, l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa.
La garanzia di cui al presente articolo é assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.
6. Legge applicabile e Foro competente.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La competenza e il foro esclusivo per ogni eventuale azione legale intentata dall’Acquirente ai sensi della presente garanzia o di eventuali ulteriori garanzie legali sarà il Tribunale di Milano
L’acquirente dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le clausole delle presenti Condizioni di vendita e di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli: 1.4. (oneri del compratore in sede contrattuale) – 2.1. (prezzi) – 2.2. (termini e condizioni di pagamento) – 2.3. (Modalità di pagamento) – 2.4. (Consegna della merce) – 2.5. (Conclusione del contratto) – 4.2. (Resa della merce e delle macchine) – 4.3. (Passaggio dei rischi) – 4.4. (Proroghe dei termini di consegna) – 5.2. (Denuncia dei vizi e dei difetti della macchina) – 5.3. (Garanzia delle merci) – 5.4. (Responsabilità del venditore) – 6. (Legge applicabile e Foro competente)
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